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Statuto dell’Associazione Swiss Genre Film Alliance (SGFA)

Thriller, fantasy, horror, commedia, fantascienza, azione e avventura… per un panorama cinematografico variegato in Svizzera.

Articolo 1 – Nome e Sede

Sotto la denominazione «Swiss Genre Film Alliance» (SGFA) è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

La sede dell’associazione è situata a Nyon.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2 – Scopo

La SGFA si propone di:

  1. Promuovere e sostenere la creazione, la produzione e la distribuzione di film di genere in Svizzera (thriller, fantasia, orrore, fantascienza, commedia, azione-avventura).
  2. Difendere la diversità del cinema svizzero promuovendo il cinema di genere come componente essenziale della cultura sia nazionale che internazionale.
  3. Rappresentare gli interessi dei cineasti di genere presso le istituzioni pubbliche, gli enti di finanziamento, i broadcaster e i partner privati.
  4. Creare una rete professionale tra cineasti, tecnici, produttori e partner coinvolti nel cinema di genere.
  5. Sensibilizzare il pubblico e i media sul cinema svizzero di genere attraverso eventi, proiezioni, workshop, pubblicazioni e campagne.

L’associazione è senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse culturale.

Articolo 3 – Risorse

Per raggiungere i propri obiettivi, l’associazione si avvale in particolare di:

  • Quote associative (20 CHF all’anno).
  • Sovvenzioni, contributi e aiuti finanziari pubblici o privati.
  • Donazioni, lasciti e sponsorizzazioni.
  • Proventi da eventi, festival, proiezioni, workshop o pubblicazioni.

Articolo 4 – Membri

L’associazione è composta da:

  • Membri attivi: cineasti, registi, sceneggiatori, tecnici, produttori e ogni persona o organizzazione che contribuisce al cinema di genere. I membri devono essere cittadini svizzeri o residenti in Svizzera.
  • Membri associati: sostenitori, partner o istituzioni che desiderano appoggiare gli obiettivi dell’associazione.
  • Membri onorari: persone fisiche o giuridiche designate dall’assemblea generale per il loro contributo eccezionale al cinema di genere.

L’ammissione di nuovi membri è decisa dal comitato.

Articolo 5 – Diritti e obblighi dei membri

  • Ogni membro attivo dispone di un voto nell’assemblea generale.
  • I membri associati e onorari hanno voce consultiva (senza diritto di voto).
  • I membri si impegnano a rispettare il presente statuto e a versare una quota associativa annuale stabilita dall’assemblea generale.

Articolo 6 – Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si perde per:

  • Dimissioni scritte presentate al comitato.
  • Esclusione decisa dal comitato per motivi validi (ad esempio mancato pagamento delle quote associative, grave pregiudizio agli scopi o all’immagine dell’associazione).
  • Morte o scioglimento (per le persone giuridiche).

Il membro escluso può presentare ricorso alla successiva assemblea generale.

Articolo 7 – Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

  1. L’Assemblea Generale.
  2. Il Comitato.

Articolo 8 – L’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’associazione.

Si riunisce almeno una volta all’anno in sessione ordinaria. Sessioni straordinarie possono essere convocate su richiesta del comitato o di almeno un quinto dei membri.

Le sue competenze comprendono in particolare:

  • L’adozione e la modifica dello statuto.
  • L’elezione e la revoca dei membri del comitato e dell’organo di revisione.
  • L’approvazione dei rapporti d’attività, dei rendiconti finanziari e del bilancio preventivo.
  • La determinazione della quota associativa annuale.
  • La decisione sull’indirizzo strategico dell’associazione.
  • L’eventuale scioglimento dell’associazione.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.

Articolo 9 – Il Comitato

Il comitato è composto da un massimo di 9 membri eletti per un mandato di un anno, rinnovabile.

È responsabile della gestione quotidiana e rappresenta l’associazione nei rapporti con terzi.

Le sue competenze comprendono:

  • L’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale.
  • La gestione finanziaria e amministrativa.
  • L’ammissione e l’esclusione dei membri.
  • La preparazione delle assemblee generali.

L’associazione è validamente vincolata dalla firma congiunta di due membri del comitato.

Il comitato si riunisce una volta al mese, in presenza o tramite videoconferenza.

I membri possono partecipare alle riunioni del comitato se lo desiderano.

Articolo 10 – Risorse e responsabilità

Le risorse dell’associazione comprendono:

  • Le quote associative.
  • Le sovvenzioni pubbliche e private.
  • Donazioni, mecenatismo, lasciti e sponsorizzazioni.
  • I proventi derivanti da attività ed eventi.

Per gli impegni dell’associazione risponde unicamente il suo patrimonio.

I membri non sono personalmente responsabili.

Articolo 11 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà trasferito a un’istituzione che persegua uno scopo analogo o di pubblica utilità in Svizzera. In nessun caso potrà essere distribuito ai membri.

Articolo 12 – Entrata in vigore

Il presente statuto è stato adottato nell’assemblea costitutiva tenutasi a Ginevra il 10.09.2025 ed entra in vigore immediatamente.