Statuto dell’Associazione Swiss Genre Film Alliance (SGFA)
Thriller, fantasy, horror, commedia, fantascienza, azione e avventura… per un panorama cinematografico variegato in Svizzera.
Articolo 1 – Nome e Sede
Sotto la denominazione «Swiss Genre Film Alliance» (SGFA) è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
La sede dell’associazione è situata a Nyon.
La sua durata è illimitata.
Articolo 2 – Scopo
La SGFA si propone di:
- Promuovere e sostenere la creazione, la produzione e la distribuzione di film di genere in Svizzera (thriller, fantasia, orrore, fantascienza, commedia, azione-avventura).
- Difendere la diversità del cinema svizzero promuovendo il cinema di genere come componente essenziale della cultura sia nazionale che internazionale.
- Rappresentare gli interessi dei cineasti di genere presso le istituzioni pubbliche, gli enti di finanziamento, i broadcaster e i partner privati.
- Creare una rete professionale tra cineasti, tecnici, produttori e partner coinvolti nel cinema di genere.
- Sensibilizzare il pubblico e i media sul cinema svizzero di genere attraverso eventi, proiezioni, workshop, pubblicazioni e campagne.
L’associazione è senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse culturale.
Articolo 3 – Risorse
Per raggiungere i propri obiettivi, l’associazione si avvale in particolare di:
- Quote associative (20 CHF all’anno).
- Sovvenzioni, contributi e aiuti finanziari pubblici o privati.
- Donazioni, lasciti e sponsorizzazioni.
- Proventi da eventi, festival, proiezioni, workshop o pubblicazioni.
Articolo 4 – Membri
L’associazione è composta da:
- Membri attivi: cineasti, registi, sceneggiatori, tecnici, produttori e ogni persona o organizzazione che contribuisce al cinema di genere. I membri devono essere cittadini svizzeri o residenti in Svizzera.
- Membri associati: sostenitori, partner o istituzioni che desiderano appoggiare gli obiettivi dell’associazione.
- Membri onorari: persone fisiche o giuridiche designate dall’assemblea generale per il loro contributo eccezionale al cinema di genere.
L’ammissione di nuovi membri è decisa dal comitato.
Articolo 5 – Diritti e obblighi dei membri
- Ogni membro attivo dispone di un voto nell’assemblea generale.
- I membri associati e onorari hanno voce consultiva (senza diritto di voto).
- I membri si impegnano a rispettare il presente statuto e a versare una quota associativa annuale stabilita dall’assemblea generale.
Articolo 6 – Perdita della qualità di membro
La qualità di membro si perde per:
- Dimissioni scritte presentate al comitato.
- Esclusione decisa dal comitato per motivi validi (ad esempio mancato pagamento delle quote associative, grave pregiudizio agli scopi o all’immagine dell’associazione).
- Morte o scioglimento (per le persone giuridiche).
Il membro escluso può presentare ricorso alla successiva assemblea generale.
Articolo 7 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
- L’Assemblea Generale.
- Il Comitato.
Articolo 8 – L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’associazione.
Si riunisce almeno una volta all’anno in sessione ordinaria. Sessioni straordinarie possono essere convocate su richiesta del comitato o di almeno un quinto dei membri.
Le sue competenze comprendono in particolare:
- L’adozione e la modifica dello statuto.
- L’elezione e la revoca dei membri del comitato e dell’organo di revisione.
- L’approvazione dei rapporti d’attività, dei rendiconti finanziari e del bilancio preventivo.
- La determinazione della quota associativa annuale.
- La decisione sull’indirizzo strategico dell’associazione.
- L’eventuale scioglimento dell’associazione.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.
Articolo 9 – Il Comitato
Il comitato è composto da un massimo di 9 membri eletti per un mandato di un anno, rinnovabile.
È responsabile della gestione quotidiana e rappresenta l’associazione nei rapporti con terzi.
Le sue competenze comprendono:
- L’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale.
- La gestione finanziaria e amministrativa.
- L’ammissione e l’esclusione dei membri.
- La preparazione delle assemblee generali.
L’associazione è validamente vincolata dalla firma congiunta di due membri del comitato.
Il comitato si riunisce una volta al mese, in presenza o tramite videoconferenza.
I membri possono partecipare alle riunioni del comitato se lo desiderano.
Articolo 10 – Risorse e responsabilità
Le risorse dell’associazione comprendono:
- Le quote associative.
- Le sovvenzioni pubbliche e private.
- Donazioni, mecenatismo, lasciti e sponsorizzazioni.
- I proventi derivanti da attività ed eventi.
Per gli impegni dell’associazione risponde unicamente il suo patrimonio.
I membri non sono personalmente responsabili.
Articolo 11 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.
In caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà trasferito a un’istituzione che persegua uno scopo analogo o di pubblica utilità in Svizzera. In nessun caso potrà essere distribuito ai membri.
Articolo 12 – Entrata in vigore
Il presente statuto è stato adottato nell’assemblea costitutiva tenutasi a Ginevra il 10.09.2025 ed entra in vigore immediatamente.